GENERALE
Cosa si intende per Mercato Libero?
È il Mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia elettrica e di gas naturale sono concordate tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’Energia. Dal 1° luglio 2007 (per l’Energia Elettrica) e dal 1° gennaio 2003 (per il gas naturale), i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore e a quali condizioni, comprare l’elettricità e/o il gas.
Cosa si intende per Mercato di Maggior Tutela?
È il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ Autorità per l’energia. Il cliente domestico o le piccole imprese – per PMI s’intende un’ impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione (BT) – sono servite alle condizioni di Maggior Tutela se non hanno mai cambiato fornitore o se ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel Mercato Libero con altri fornitori. Le condizioni del servizio di Maggior Tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI che rimangono senza fornitore di elettricità, per esempio in seguito a fallimento di quest’ultimo.
Come si fa a passare al Mercato Libero?
Per passare al Mercato Libero, una volta individuata l’offerta che meglio risponde alle proprie esigenze, è sufficiente che il titolare del contratto di fornitura stipuli un nuovo contratto con l’impresa di vendita prescelta e receda dal precedente contratto. Se si cambia venditore, per rendere ancora più semplice la procedura, ed evitare discontinuità di servizio durante il cambiamento, l’impresa di vendita prescelta deve inoltrare per conto del cliente la comunicazione del recesso al venditore che viene sostituito. La stessa impresa di vendita normalmente si preoccupa di sottoscrivere e di gestire per conto del cliente, i contratti necessari per fruire dei servizi di trasporto, dispacciamento e misura. I contratti per tali servizi sono necessari per garantire il passaggio dell’energia acquistata dall’impianto di produzione al contatore del cliente.
Quali vantaggi si ottengono passando al Mercato Libero?
Il vantaggio principale risiede nel poter scegliere tra un’ampia gamma di contratti, ciascuno con prezzi fissi e chiari che, in base alle effettive modalità di consumo, consentono di ottenere un risparmio e nel contempo di tutelarsi da possibili rincari dei prezzi. Viceversa nel Mercato a Maggior Tutela non c’è possibilità di scelta poiché esiste un’unica formula di prezzo che viene definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (ARERA) e aggiornata ogni tre mesi.
È possibile tornare al servizio di Maggior Tutela?
Sì, in ogni momento e senza oneri, esercitando la facoltà di recesso nel rispetto delle modalità e dei termini contrattualmente stabiliti. Per semplificare l’operazione, sarà il fornitore del servizio di Maggior Tutela a trasmettere il recesso al venditore sostituito.
Come faccio per dare disdetta al mio attuale fornitore?
Penseremo noi ad inoltrare per tuo conto la comunicazione di recesso al tuo precedente fornitore.
Quando partirà la fornitura di energia venduta da GEKO?
La fornitura avrà inizio dopo circa 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto. La data precisa di inizio fornitura ti verrà comunicata in una Lettera di Benvenuto che riceverai a conferma del contratto.
In caso di malfunzionamenti all’impianto cosa devo fare?
Non cambia nulla rispetto ad ora: dovrai ugualmente chiamare il numero di emergenza guasti del distributore, che rimane invariato.
Se cambio fornitore rischio di avere interruzioni della fornitura di energia elettrica?
Se cambi fornitore, l’energia elettrica continua a raggiungerti attraverso la rete di distribuzione come è sempre stato fino ad oggi. Alla data di inizio fornitura stabilita, saremo noi a fornirti l’energia elettrica senza che sia riscontrabile alcuna differenza.
Come posso esercitare il diritto di ripensamento?
Ai sensi del Codice del Consumo, qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale al di fuori dei locali commerciali di GEKO (e.g. canale teleselling), il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto, inviandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo GEKO S.p.A. c/o Milano Centro C.P. 204, Via Cordusio, 4 20123 Milano, o posta elettronica certificata (“PEC”) all’indirizzo servizioclienti@pec.gekospa.it. Il termine di esercizio del diritto di ripensamento decorre:
- nei casi di vendita tramite canale rete fisica dalla data di sottoscrizione del contratto;
- nei casi di vendita tramite canale teleselling dalla data di pubblicazione della registrazione della telefonata di adesione al Contratto nell’area Clienti riservata My GEKO.
Cosa c'è da sapere su Volture e Subentri?
Quali sono le differenze tra Voltura e Subentro? Con la voltura si procede al cambio di intestatario di un contratto di fornitura attivo (senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e/o di gas), con il subentro invece, si avvia la pratica di attivazione della fornitura per un contratto precedentemente cessato/disattivato dal precedente intestatario.
Di cosa ho bisogno per richiedere la voltura? – Dati del nuovo intestatario: codice fiscale e/o partita Iva, carta d’identità, recapito telefonico, indirizzo email (consigliato); – I codici dei punti di prelievo da dover volturare; – Documentazione contrattuale che attesti l’uso dell’immobile; – Visura camerale e/o documentazione societaria aggiornata (solo per Clienti non domestici)
Di cosa ho bisogno per richiedere il subentro? – Dati del nuovo intestatario: codice fiscale, carta d’identità, recapito telefonico, indirizzo email (consigliato); – Indirizzi: residenza, fornitura e recapito delle fatture; – Se per la fornitura di energia elettrica: codice Pod e potenza impegnata in kW del contatore (se non la conosci, il contatore sarà riattivato con la stessa potenza con la quale è stato disattivato, sarà poi possibile chiederne l’aumento o la riduzione della stessa); – Se per la fornitura di gas naturale: codice Pdr e matricola del contatore.
Il vecchio inquilino è moroso, come faccio con la voltura/subentro? Nel caso in cui il precedente intestatario non abbia pagato l’ultima o più fatture, ricorda che non sei tenuto a corrispondere il debito pregresso per intestare il contatore a tuo nome. La morosità non si trasmette da un intestatario all’altro tranne nel caso in cui un erede richieda la voltura o il subentro delle utenze nella casa di un parente defunto. A tua tutela, puoi attestare la tua estraneità al debito pregresso, firmando l’apposita sezione presente nel modulo.
Contatore sospeso o cessato per morosità dell’intestatario precedente. Come devo procedere? Se entrando nella nuova casa si rileva la mancanza/e della/e fornitura/e, significa che il contatore potrebbe essere sospeso o definitivamente cessato. Contatta il nostro servizio Clienti per capire quale procedura adottare. Verificata la situazione ed una volta inviata la documentazione necessaria, comprensiva di dichiarazione di estraneità al debito, ti verrà comunicata l’ammissibilità della tua richiesta. Nel caso in cui non fosse possibile procedere, te né verrà data comunicazione e potrai quindi rivolgerti ad un altro fornitore.
La mia richiesta può essere quindi rifiutata? In caso in cui la documentazione risultasse incompleta o nel caso in cui emerga un uso improprio della richiesta di voltura e/o subentro, ad esempio volta ad eludere il pagamento del debito, GEKO può riservarsi la possibilità di non accettare la tua richiesta. Una volta comunicato il rifiuto a procedere, potrai rivolgerti ad un altro fornitore.
BOLLETTE E PAGAMENTI
Da cosa è composto il prezzo che trovo in bolletta?
Il prezzo dell’energia elettrica si compone essenzialmente di una parte relativa al consumo denominata Corrispettivo Energia ed una parte relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento denominati rispettivamente Trasporto e Oneri di Sistema. A questi vanno aggiunte le imposte suddivise in Addizionale Provinciale e Imposta Erariale.
Cosa sono le voci A, UC e MCT?
Le componenti tariffarie A coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) e sono individuati dal Governo con apposito Decreto o dal Parlamento tramite Legge. Le componenti UC coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico (quali, ad esempio, la perequazione) individuate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (ARERA). La componente MCT è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03. Le aliquote relative alle componenti tariffarie A e UC sono fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (ARERA), vengono aggiornate periodicamente sulla base delle esigenze di gettito e sono espresse in centesimi di euro per punto di prelievo e in centesimi di euro per kWh.
Cos'è il bonus sociale sulla bolletta elettrica?
È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Titolo della fisarmonica
È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Chi ha diritto al bonus sociale elettrico?
Possono ottenere il bonus tutti i Clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica appartenenti:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,
- ad un nucelo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,
- ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Ogni nucleo familiare con i requisiti di cui alle lettere a) e b) può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura di energia elettrica, per la fornitura gas e per la fornitura idrica.
I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n.26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro.
Quanto vale il bonus sociale elettrico?
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.
Per l’anno 2020 i valori sono pari a:
- Numerosità familiare 1-2 componenti 125 euro
- Numerosità familiare 3-4 componenti 148 euro
- Numerosità familiare oltre 4 componenti 173 euro
Come posso richiedere il bonus sociale elettrico?
Per richiedere il bonus occorre compilare l’apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico sia sul sito Anci www.bonusenergia.anci.it
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Autorità all’indirizzo: www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm o del Ministero dello Sviluppo Economico: https://www.mimit.gov.it/it/
o chiamare il numero verde 800 166 654.
Come posso riscontrare l’avvenuta corresponsione del bonus sociale elettrico?
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l’Ente a cui è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800 166 654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” dove si accede con il proprio Codice Fiscale e le credenziali di accesso (User ID e password) rilasciate dall’Ente presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Posso richiedere il bonus sociale elettrico passando in fornitura con GEKO?
Sì. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha previsto l’erogazione di un bonus sociale ai Clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o fisico. Puoi richiedere il bonus al tuo Comune anche entrando in fornitura con GEKO. Gli importi ti verranno riconosciuti in bolletta.
Cos'è il bonus sociale sulla bolletta del gas?
È una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
Chi ha diritto al bonus sociale gas?
Possono ottenere il bonus tutti i Clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,
- ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico ed indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,
- ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza,
- con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenze domestiche da quell di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore.
Ogni nucleo familiare che ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, gas e idrica.
I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro.
La compensazione è riconosciuta sia ai Clienti che hanno stipulato un contrato di fornitura individuale (Clienti domestici diretti), sia ai Clienti che utilizzano impianti condominiali (Clienti domestici indiretti).
Come posso richiedere il bonus sociale gas?
Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico sia sul sito Anci www.bonusenergia.anci.it
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Autorità all’indirizzo www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm o del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it, o chiamare il numero verde 800 166 654.
Come verificare lo stato di avanzamento della richiesta
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l’Ente a cui è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800 166 654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” dove si accede con il proprio Codice Fiscale e le credenziali di accesso (User ID e password) rilasciate dall’Ente presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Quanto vale il bonus sociale gas?
Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Per effettuare il calcolo del bonus, clicca sul seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/gas/Bonus%20Gas.htm
Come si comunica l’autolettura?
La lettura del contatore del gas può essere comunicata esclusivamente negli ultimi 3 giorni lavorativi di ogni mese (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi), chiamando dalle ore 09:00 alle ore 18:00 il Numero Verde 800 969 821 da rete fissa nazionale, oppure il numero +39 (06) 88 81 76 38 da rete mobile o da rete fissa internazionale. Alternativamente, l’autolettura gas può essere comunicata nei medesimi giorni tramite l’apposita sezione della Tua Area Clienti.
Cosa sono le perdite di rete?
Le perdite di rete sono le dispersioni naturali di energia durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo di fornitura e sono applicate ai consumi di energia secondo i coefficienti definiti dall’ARERA sulla base del livello di tensione a cui è allacciata l’utenza elettrica.
Attualmente le perdite di rete sono pari a:
- 10,4% per i consumatori in bassa tensione (BT)
- 4,7% per i consumatori in media tensione (MT)
Cosa succede se l’allineamento SDD non va a buon fine?
Nel caso in cui l’allineamento SDD non dovesse andare a buon fine, l’emissione delle fatture sarà accompagnata da bollettino postale.
Contattando il nostro Servizio Clienti avrai la possibilità di verificare la motivazione (quando disponibile) che ha impedito l’operazione. In qualsiasi momento potrai richiedere un nuovo allineamento tramite invio del Modulo Addebito SEDA.
Quali sono le aliquote e le imposte applicate ai corrispettivi della bolletta di energia elettrica?
Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
- Imposta erariale di consumo (accisa): è applicata alla quantità di energia consumata. Per i clienti con “uso domestico” è prevista un’agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica che ne riduce l’importo in caso di bassi consumi.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA): è applicata sul costo complessivo del servizio; attualmente l’aliquota applicata alla fornitura di energia per “uso domestico” è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 22%.
In particolare, si sottolinea che le imposte sostitutive sono agevolate o non applicabili ai consumi energia elettrica per:
- Attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; impianto ed esercizio di sistemi per il trasporto e l’autotrazione.
- Processi e attività industriali e commerciali considerati fuori campo di applicazione delle accise.
- Forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche, organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle relative convenzioni o accordi.
L’imposta a valore aggiunto è inoltre agevolata o non applicabile per:
- Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, imprese agricole, soggetti che impiegano l’energia per usi domestici, funzionamento impianti irrigui.
- Esportatori abituali, sedi e rappresentanti diplomatici e consolati, organizzazioni internazionali, forze armate di stati aderenti al trattato Nord-atlantico, secondo limiti e condizioni fissati dalla normativa.
Quali sono le aliquote e le imposte applicate ai corrispettivi della bolletta di gas naturale?
Le imposte comprendono l’imposta erariale di consumo, l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA):
- L’imposta erariale di consumo (accisa) per gli “usi civili” tra cui gli usi domestici è diversificata per le due macro zone Centro Nord e Centro Sud (territori ex Cassa del Mezzogiorno) e cambia sulla base di 4 scaglioni di consumo: 0-120, 120-480, 480-1560, oltre 1560 Smc. L’imposta erariale di consumo (accisa) per gli “usi industriali” ha un’unica aliquota per i consumi fino a 200.000 Smc.
- L’addizionale regionale è determinata autonomamente da ciascuna regione a statuto ordinario tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa generale sulle imposte.
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA), calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta comprese le accise, è, per gli usi civili (e quindi anche per gli usi domestici) del 10% per i primi 480 mc consumati, del 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse; per i clienti con “usi industriali” è del 22%, a meno che il cliente non faccia richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata secondo i casi previsti dalla legge.
In particolare, l’addizionale regionale e le imposte sostitutive sono agevolate o non applicabili ai consumi di gas naturale per:
- Combustione nelle attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole previste dalla normativa; produzione di energia elettrica, diretta o indiretta.
- Processi e attività industriali e commerciali considerati fuori campo di applicazione delle accise.
- Forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche, organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle relative convenzioni o accordi.
L’imposta a valore aggiunto è inoltre agevolata o non applicabile per:
- Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; imprese agricole; imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica e/o calore.
- Esportatori abituali, sedi e rappresentanti diplomatici e consolati, organizzazioni internazionali, forze armate di stati aderenti al trattato Nord-atlantico, secondo limiti e condizioni fissati dalla normativa.